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Scontrini elettronici. Cosa fare?

Aggiornamento: 21 dic 2020

Dal primo gennaio 2020 scontrini e ricevute saranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente attravewrso l'utilizzo di un registratore telematico (RT) o l'utilizzo di una piattaforma web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate. Questo obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato volumi superiori a 400.000 euro. Per tutti gli altri l'obbligo decorrerà a partire dal 1° gennaio 2020. Soggetti interessati, tutte le categorie professionali che emettono ricevute fiscali.

Chi è esonerato dall'emissione dello scontrino elettronico

Le operazioni individuate dal Dm 10 maggio 2019 prevedono l'esonero. Tra queste, tutte le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, ecc.).


Scontrino elettronico. Sanzioni.

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o la trasmissione di dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2); la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato per un minimo di 500 euro. È anche prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in caso di recidiva ( violazioni nel corso di un quinquennio).


Per approfondimenti:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico .

#scontrino elettronico

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